Secondo le disposizioni di legge, il produttore di cibi per animali domestici ha facoltà di riportare sull’etichetta, alla voce ingredienti, la dicitura “carne e derivati” invece di specificare di quale tipo di carne si tratta.
E’ comunque obbligatorio, nel caso la denominazione del prodotto sia ad esempio “bocconcini di fegato”, riportare in quale percentuale sia presente il fegato nel prodotto.
Sull’etichetta deve essere indicata la percentuale di proteine in rapporto al peso netto del prodotto, così che l’acquirente possa valutarne i valori nutrizionali.
Le vigenti disposizioni di legge consentono di riportare sulle etichette oltre alle indicazioni obbligatorie, altre informazioni sulla composizione e caratteristiche dei prodotti, le quali devono essere conformi alle norme generali emanate in materia di pubblicità.
Devono evitare possibili confusioni fra cibi per animali domestici e quelli per l’uomo e devono tenere in considerazione che i proprietari degli animali possano usufruire chiaramente delle informazioni poste sulle etichette.
Inoltre non si possono attribuire qualità o proprietà che questi prodotti non possiedono. Le osservazioni e le illustrazioni devono essere fatte in modo che sia data un’immagine corretta del prodotto, le dichiarazioni devono essere obiettive, tutte le informazioni e le indicazioni devono essere dimostrabili e verificabili.
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